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FUORILEGGE REGIONALE

L’IMPRESSIONE – Gazzetta di Foligno n. 4 del 2/2/2003

FUORILEGGE REGIONALE

C’era una volta la legge regionale numero 49 del 1987 “Nuove norme per la salvaguardia dell’ ambiente naturale (…)” che, all’articolo 15, sanciva il divieto di circolazione dei mezzi a motore, oltre che nei boschi e sui prati, sulle “strade di montagna”. Nel 1990, la legge regionale numero 11 precisò poi che le strade ove vigeva tale divieto erano quelle “opportunamente tabellate”, ovvero contrassegnate da apposita segnaletica. La legge regionale numero 28 del 2001 “Testo unico per le foreste”, infine, seppure abrogando le norme precedenti, ha confermato tale principio. I segnali sulle strade di montagna, anche in quei rari casi in cui furono collocati, non hanno mai avuto dignità, ignorati quasi sempre, non di rado da chi pratica la caccia e il motocross, ripetutamente estirpati o resi illeggibili per sfregio. Laddove la segnaletica sarebbe necessaria, non esiste affatto, ovvero sulla maggior parte dei tragitti montani di interesse escursionistico o naturalistico. Quanti percorrono tali tragitti a piedi, a cavallo o in bicicletta devono sottostare alle prepotenze di chi pretende talvolta di sfrecciare senza intralcio alcuno. La legge più recente stabilisce genericamente che la segnaletica è demandata agli “enti competenti per territorio”, ovvero, in pratica, a nessuno, perché nessuno sembra preoccupato di provvedere. Se tre leggi regionali non hanno prodotto benefici, è lecito chiedersi se, ad essere effettivamente tutelato, sia davvero l’ambiente naturale o non piuttosto il florido commercio dei mezzi fuoristrada.

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